Che cos'è l'incentivo PAL crisi e chi lo promuove?

È un contributo a fondo perduto della Regione Friuli Venezia Giulia per le imprese che mantengono o assumono a tempo indeterminato lavoratori coinvolti in crisi aziendali. La misura è prevista dall'art. 48 bis della legge regionale 18/2005 e la gestisce il Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.

L'obiettivo dichiarato dalla Regione è favorire i processi di transizione delle aziende in difficoltà e salvaguardare i livelli occupazionali sul territorio regionale. Per tutto ciò che l'art. 48 bis non disciplina si applica la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della stessa legge regionale; tra la normativa di riferimento la pagina regionale indica il Regolamento PAL 2026, adottato con DPReg 130/2025.

Le linee di intervento sono due:

  • prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato quando l'impresa subentra nel trasferimento di un'azienda in difficoltà, o di una sua parte;
  • assunzioni a tempo indeterminato di lavoratrici e lavoratori provenienti da aziende in crisi, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Chi può presentare domanda?

Possono presentare domanda imprese e loro consorzi, cooperative e loro consorzi con sede legale, sede secondaria o unità locale in Friuli Venezia Giulia. Chi chiede il contributo ha l'obbligo di comunicare alla Regione i dati sul titolare o sui titolari effettivi, con la relativa documentazione.

I lavoratori per cui si chiede l'incentivo possono essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in regola con la normativa sull'immigrazione, e devono rientrare in una di queste categorie:

  • lavoratori a tempo indeterminato trasferiti all'impresa richiedente da un'azienda in difficoltà che ha attivato sul territorio regionale una delle procedure previste dall'art. 48 bis, comma 1;
  • lavoratori interessati in regione da un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria (compreso il contratto di solidarietà) o dalle prestazioni dei Fondi di solidarietà, ancora in corso alla data di assunzione o esaurito da non più di 12 mesi.

In quali casi di trasferimento d'azienda spetta l'incentivo?

L'incentivo per la prosecuzione dei rapporti spetta al datore di lavoro presso cui continuano i rapporti a tempo indeterminato in tre ipotesi di trasferimento di un'azienda o di una sua parte:

  • azienda interessata, alla data del trasferimento, da cassa integrazione guadagni straordinaria o dalle prestazioni dei Fondi di solidarietà del d.lgs. 148/2015;
  • azienda per cui è stata attivata in regione la procedura dell'art. 1, commi da 224 a 237 bis, della legge 234/2021;
  • trasferimenti nelle ipotesi dell'art. 47, comma 4 bis, della legge 428/1990.

Vale per i rapporti oggetto di trasferimento a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Quanto vale l'agevolazione?

Il contributo è a fondo perduto, riconosciuto per ogni lavoratore, e ha importi fissi stabiliti dalla Regione:

  • 3.000 euro per ogni rapporto di lavoro a tempo indeterminato oggetto di trasferimento (art. 48 bis, comma 1);
  • 2.500 euro per ogni assunzione a tempo indeterminato, se il numero complessivo di assunzioni è inferiore a 5 (comma 4);
  • 3.000 euro per ogni assunzione, se le assunzioni effettuate sono almeno 5 (comma 5).

I contributi sono concessi in regime «de minimis», con riferimento al regime vigente al momento della concessione. Prima di presentare domanda conviene quindi verificare gli aiuti «de minimis» già ricevuti dall'impresa.

Scadenze e come si presenta la domanda

Lo sportello è un canale sempre attivo dal 1° gennaio 2026 e la concessione avviene con procedura a sportello. Non c'è quindi una data di chiusura unica: contano i termini legati al singolo evento, previsti a pena di inammissibilità.

  • Trasferimento d'azienda: la domanda va presentata prima del passaggio al nuovo datore di lavoro oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il passaggio è avvenuto.
  • Meno di 5 assunzioni: la domanda va presentata prima dell'assunzione oppure entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell'assunzione.
  • Almeno 5 assunzioni: la domanda va presentata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui si raggiunge il numero minimo di assunzioni.

Per le assunzioni e, nel trasferimento d'azienda, per l'ipotesi della cassa integrazione straordinaria o dei Fondi di solidarietà: se entro questi termini l'azienda in difficoltà non ha ancora ottenuto il provvedimento di concessione della cassa integrazione straordinaria o della prestazione del Fondo di solidarietà, la domanda va presentata entro quindici giorni da quando l'azienda in difficoltà comunica quel provvedimento all'impresa che assume o subentra.

La domanda si compila sul modello disponibile nella sezione Modulistica della pagina regionale, è firmata dal titolare, dal legale rappresentante o da un procuratore interno e si invia via PEC a lavoro@certregione.fvg.it. Gli allegati obbligatori sono:

  • dichiarazione sostitutiva per gli aiuti «de minimis»;
  • comunicazione sulla titolarità effettiva, con la documentazione che la attesta, i documenti di identità e i codici fiscali dei titolari effettivi;
  • per i lavoratori di Paesi extraeuropei, il permesso di soggiorno e, se scaduto, il kit postale per il rinnovo.

Errori da evitare prima di partire

Il primo errore è guardare la data sbagliata. Il termine non decorre dalla pubblicazione di un avviso ma dal trasferimento o dall'assunzione: una domanda presentata dopo il giorno 15 del mese successivo è inammissibile.

Il secondo riguarda i requisiti del lavoratore. Per le assunzioni la cassa integrazione straordinaria o la prestazione del Fondo di solidarietà deve essere in corso alla data di assunzione o esaurita da non più di 12 mesi: è un controllo da fare sui documenti prima di firmare il contratto.

Il terzo è il conteggio delle assunzioni. L'importo cambia se le assunzioni sono meno di 5 o almeno 5, e anche il termine per la domanda segue regole diverse nei due casi. Pianificare le assunzioni in sequenza senza considerare questa soglia può spostare sia l'importo sia la scadenza.

Infine, la documentazione sulla titolarità effettiva è tra gli allegati obbligatori: comunicazione firmata, documentazione che la attesta, documenti di identità e codici fiscali dei titolari effettivi.

Come valutarlo nel piano di investimenti e nel piano del personale

Un incentivo per assunzione ha senso solo se l'assunzione serve all'impresa. Prima di candidarti conviene verificare tre punti:

  • coerenza: i profili provenienti da crisi aziendali corrispondono alle competenze che il piano industriale richiede;
  • tempi: la data di assunzione o di subentro va fissata tenendo conto del termine del giorno 15 del mese successivo e dei tempi del provvedimento di cassa integrazione dell'azienda di provenienza;
  • cumulabilità: il contributo è concesso in regime «de minimis», quindi va letto insieme agli aiuti «de minimis» già ricevuti dall'impresa e agli altri incentivi all'occupazione che stai valutando.

Con il metodo FAS questa verifica precede la domanda: si parte dal fabbisogno di personale e si sceglie lo strumento che lo sostiene.

Fonti ufficiali

  • [Scheda dell'incentivo su Lavoro & SviluppoImpresa FVG](https://www.lavoroimpresa.fvg.it/Portale/incentivi_dettaglio.aspx?GUID=a22cee2d-8293-4ac7-821c-ae79f24a4e21&BK=T)
  • [Pagina della Regione FVG sull'art. 48 bis LR 18/2005](https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA140/)

Se stai gestendo un subentro in un'azienda in crisi o stai valutando assunzioni di lavoratori in cassa integrazione straordinaria, possiamo verificare insieme requisiti, tempi della domanda e coerenza con il tuo piano del personale. La prima consulenza è gratuita.