Che cos'è e chi lo promuove

I «Contributi per l'assunzione di persone iscritte al collocamento mirato» sono contributi a fondo perduto della Regione Friuli Venezia Giulia, gestiti dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Sostengono la promozione, la realizzazione e la stabilizzazione del collocamento mirato di persone con disabilità e sono finanziati dal Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità previsto dall'articolo 39 della legge regionale 18/2005.

Le regole sono nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 11 dicembre 2024, n. 0163/Pres., modificato con il decreto n. 0131/Pres. dell'11 dicembre 2025, in vigore dal 1° gennaio 2026. Il canale è sempre attivo e gli incentivi sono concessi con procedimento a sportello, nei limiti delle risorse disponibili.

Chi può presentare domanda?

Possono presentare domanda:

  • i datori di lavoro soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla legge 68/1999;
  • i datori di lavoro non soggetti all'obbligo, perché hanno già coperto l'intera quota oppure perché occupano meno di quindici dipendenti computabili;
  • i soggetti che attivano progetti di inserimento lavorativo di persone con disabilità.

Le imprese devono essere iscritte al Registro delle imprese della regione, come sede principale, sede secondaria o unità locale. Prima di candidarti verifica anche che l'impresa rispetti contratti collettivi, norme previdenziali e di sicurezza, che non abbia fatto ricorso a licenziamenti collettivi nei dodici mesi precedenti la domanda per professionalità identiche e, se scegli il regime di esenzione, che non sia un'impresa in difficoltà. Sono esclusi il lavoro domestico e gli enti pubblici, salvo gli enti pubblici economici.

I lavoratori interessati sono le persone con disabilità iscritte negli elenchi dell'articolo 8 della legge 68/1999 e assunte con le relative procedure, oppure i lavoratori con disabilità computati nella quota di riserva in costanza di rapporto di lavoro.

Che cosa finanzia?

Gli interventi finanziabili sono undici: assunzione, proroga e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro; realizzazione e adeguamento del posto di lavoro; rimozione di barriere architettoniche e di diversa natura; adeguamento al lavoro agile o al telelavoro; accessibilità, mobilità e spostamenti; progetti di riabilitazione; formazione del responsabile dell'inserimento lavorativo; tutoraggio interno o esterno; formazione del personale che affianca i lavoratori con disabilità; tirocini; progetti di inserimento lavorativo.

Per le assunzioni contano queste condizioni:

  • i datori obbligati possono chiedere l'incentivo per contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato non inferiore a dodici mesi; i non obbligati anche per contratti a tempo determinato non inferiore a sei mesi;
  • il contratto deve prevedere almeno quindici ore settimanali;
  • in caso di tempo indeterminato, il rapporto deve durare trentasei mesi dalla data di assunzione;
  • il posto non deve essersi liberato per licenziamenti nei dodici mesi precedenti la domanda, salvo professionalità diverse;
  • il lavoratore non deve aver avuto con te, nei dodici mesi precedenti, un rapporto subordinato superiore a centottanta giorni;
  • sono esclusi i contratti intermittenti e le assunzioni a seguito di convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 276/2003.

Per l'adeguamento del posto di lavoro sono ammissibili, tra l'altro, macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici, ausili, opere di adeguamento e rimozione delle barriere. Ogni intervento deve essere giustificato dalle esigenze legate alla disabilità del lavoratore.

Quanto vale l'agevolazione?

Per i datori obbligati l'importo massimo per intervento è di 13.000 euro per un'assunzione a tempo indeterminato, 7.000 euro per un tempo determinato non inferiore a dodici mesi e 6.000 euro per una trasformazione a tempo indeterminato.

Per i datori non obbligati è di 15.000 euro per un'assunzione a tempo indeterminato, 9.000 euro per un tempo determinato non inferiore a dodici mesi, 700 euro per mensilità intera per un tempo determinato non inferiore a sei mesi fino a un massimo di 7.700 euro, 2.000 euro per la proroga fino a dodici mesi e 6.000 euro per la trasformazione.

Questi importi sono maggiorati di 3.000 euro per lavoratori sotto i trentacinque anni o con almeno cinquanta anni, per le lavoratrici e per chi ha periodi di disoccupazione superiori a sei mesi, e di 5.000 euro per lavoratori con disabilità psichica. Le maggiorazioni sono cumulabili tra loro; per i contratti a termine tra sei e dodici mesi spettano solo se, con la proroga, il contratto arriva ad almeno dodici mesi.

Gli altri interventi hanno questi tetti: 15.000 euro per adeguamento del posto e barriere, 8.000 euro per il lavoro agile, 5.000 euro per la mobilità, 3.000 euro per la riabilitazione, 15.000 euro per la formazione del responsabile dell'inserimento, 15.000 euro per tutoraggio e formazione del personale, 500 euro mensili fino a 9.000 euro per l'indennità di tirocinio, 160.000 euro per i progetti di inserimento.

Sulle assunzioni l'intensità non supera il 75% delle spese ammissibili in regime di esenzione e il 100% in regime de minimis, nei limiti del massimale disponibile. In esenzione serve un incremento netto dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, salvo i casi di posti resi vacanti previsti dal regolamento (per esempio dimissioni volontarie o pensionamento).

Scadenze e come si presenta la domanda

Non c'è una data di chiusura: il canale è sempre attivo. La domanda si presenta solo in via telematica, tramite l'applicativo raggiungibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al regolamento, con SPID, CIE o CNS. I termini cambiano per tipo di intervento, sempre a pena di inammissibilità:

  • assunzione, proroga o trasformazione: entro trenta giorni dall'evento;
  • posto di lavoro e lavoro agile: prima dell'avvio dei lavori o degli acquisti, con relazione e preventivo dettagliato; l'intervento parte entro tre mesi dalla concessione e si completa entro dodici mesi dall'avvio;
  • formazione e progetti di inserimento: prima dell'avvio;
  • tutoraggio: entro trenta giorni dall'avvio;
  • mobilità e tirocini: entro trenta giorni dalla conclusione;
  • riabilitazione: entro trenta giorni dalla conclusione del congedo per riabilitazione.

I procedimenti si concludono entro novanta giorni; le integrazioni richieste vanno fornite entro quindici giorni. Per adeguamento del posto, lavoro agile e tutoraggio serve la valutazione di compatibilità del Comitato tecnico per il diritto al lavoro delle persone con disabilità.

Errori da evitare prima di partire

  • Superare i trenta giorni. Per assunzioni, proroghe e trasformazioni il termine è a pena di inammissibilità.
  • Acquistare prima della domanda. Per adeguamento del posto e lavoro agile la domanda precede lavori e acquisti.
  • Sottovalutare la durata del rapporto. Per assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni, se il rapporto cessa prima dei termini di erogazione per motivi diversi dal licenziamento per giusta causa, dal decesso o dalle dimissioni (le dimissioni per giusta causa del lavoratore non rientrano nell'eccezione), l'incentivo è revocato per intero; dopo, la quota da restituire è del 50% tra il primo e il secondo anno e del 20% fino al terzo anno. In regime de minimis la revoca è del 50% anche se il rapporto cessa entro sei mesi per licenziamento per giusta causa, decesso o dimissioni.
  • Ignorare il plafond de minimis. Se l'incentivo supera il massimale disponibile, l'importo è ridotto previa accettazione.

Come valutarlo nel piano di investimenti?

L'incentivo va letto dentro il piano del personale, non come voce isolata. La coerenza riguarda profilo, orario e durata del contratto rispetto alle condizioni del regolamento. I tempi sono stretti: trenta giorni dall'assunzione, oppure domanda prima degli acquisti per gli adeguamenti. Sulla cumulabilità, per gli incentivi alle assunzioni, proroghe e trasformazioni la scelta tra esenzione e de minimis va fatta nella domanda: in esenzione il cumulo con altri aiuti di Stato o de minimis concessi da normative nazionali o locali non può superare l'intensità più elevata applicabile in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

Fonti ufficiali

  • [Scheda «Contributi per l'assunzione di persone iscritte al collocamento mirato», Lavoro & SviluppoImpresa FVG](https://www.lavoroimpresa.fvg.it/Portale/incentivi_dettaglio.aspx?GUID=e0c63894-c3a0-4a44-abe8-4920c9c2de2b&BK=T)
  • [Regolamento DPReg 0163/Pres. del 2024, testo coordinato (PDF)](https://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/allegati/ALLEGATI2026/2026_02_02_D_P_REG_0163-2024__TESTO_COORDINATO.pdf)

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