Il Fondo di garanzia per le PMI è la garanzia pubblica che lo Stato affianca ai finanziamenti delle piccole e medie imprese e dei professionisti. Non eroga contributi in denaro: riduce il rischio per chi finanzia e, sulla quota coperta, evita all'impresa di dover offrire ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.
Che cos'è e chi lo promuove?
È uno strumento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, istituito con la Legge n. 662/1996 (art. 2, comma 100, lettera a) e operativo dal 2000. L'obiettivo indicato dal Ministero è favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti. La garanzia è un'agevolazione del Ministero cofinanziata anche con risorse europee.
Il punto da chiarire subito è la natura dello strumento. Il Fondo non eroga contributi in denaro: interviene con una garanzia pubblica sui finanziamenti richiesti dalle imprese, che si affianca e spesso sostituisce le garanzie reali normalmente richieste da banche e intermediari. In questo modo l'impresa ha la possibilità di ottenere il finanziamento senza garanzie aggiuntive, e quindi senza i costi di fideiussioni o polizze assicurative, limitatamente alla quota coperta dal Fondo.
Chi può accedere alla garanzia?
Possono accedere due categorie di soggetti:
- micro, piccole e medie imprese iscritte al Registro delle Imprese;
- professionisti titolari di partita IVA.
Sono ammessi tutti i settori economici, con alcune limitate eccezioni: il Ministero cita come esempio le attività finanziarie e assicurative. Prima di qualsiasi altra valutazione conviene quindi verificare che l'attività svolta non rientri tra quelle escluse.
Quali finanziamenti può coprire?
La garanzia può essere concessa su qualsiasi tipologia di operazione finanziaria finalizzata all'attività di impresa, sia a breve sia a medio-lungo termine. Può essere attivata solo su finanziamenti concessi da tre tipi di soggetti:
- banche;
- società di leasing;
- altri intermediari finanziari.
Tra la normativa pubblicata dal Ministero figura anche il decreto interministeriale 7 gennaio 2026, che disciplina modalità e condizioni di accesso al Fondo per i finanziamenti realizzati tramite piattaforme di social lending e crowdfunding.
Il Fondo non interviene nel rapporto tra banca e cliente. Condizioni economiche, tassi di interesse e modalità di rimborso sono definiti liberamente tra le parti. La garanzia pubblica, quindi, non fissa il tasso: riduce il rischio per chi finanzia, ma la negoziazione resta con l'istituto.
Quanto vale la garanzia?
La copertura dipende dalla finalità dell'operazione e dal tipo di beneficiario, secondo le Disposizioni operative del Fondo e la disciplina vigente:
- 80% di garanzia diretta, e riassicurazione all'80% su garanzie dei confidi non superiori all'80% del finanziamento, per le operazioni a fronte di investimento;
- 80% anche per alcune tipologie di beneficiari (start-up, start-up innovative e incubatori certificati, enti del terzo settore, PMI innovative) e di operazioni (microcredito, importo ridotto, rischio tripartito, Resto al Sud);
- 50% di garanzia diretta e riassicurazione per le operazioni di liquidità.
Sulla quota coperta dalla garanzia pubblica la banca non può chiedere ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie. È questo il beneficio concreto da misurare nel confronto tra due offerte di finanziamento.
Che cosa sono le sezioni speciali?
Il Fondo è articolato in più sezioni, ciascuna con finalità e modalità operative proprie, legate a particolari categorie di beneficiari o tipologie di intervento: ad esempio microcredito, imprenditoria femminile e sezioni speciali regionali. Il Ministero elenca, tra le altre:
- la sezione Microcredito e la sezione speciale per le imprese femminili;
- la Riserva speciale del Programma Nazionale «Ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027»;
- la Sezione speciale CDP e la Sezione speciale Resto al Sud;
- la sezione per le imprese confiscate o sequestrate;
- la sezione speciale per gli enti del Terzo settore, di cui il Ministero ha comunicato l'avvio dell'operatività;
- le sezioni speciali di Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Marche, Piemonte, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto.
Se l'impresa ha sede in una di queste regioni o rientra in una delle categorie previste, conviene verificare con la banca se l'operazione può transitare sulla sezione dedicata.
Come si presenta la domanda e in quanto tempo?
La domanda non si presenta direttamente al Fondo. Le strade sono due:
1. tramite la banca: l'impresa chiede il finanziamento e, contestualmente, chiede che sul finanziamento sia acquisita la garanzia del Fondo. La banca si occupa della domanda; 2. tramite un confidi: il confidi garantisce l'operazione in prima istanza e chiede al Fondo una controgaranzia.
Dopo la verifica dei requisiti di accesso, la delibera è adottata dal Consiglio di gestione, che si riunisce due volte a settimana. L'impresa viene informata via e-mail sia della presentazione della domanda sia dell'adozione della delibera. La scheda ufficiale non indica scadenze né finestre di presentazione delle domande.
Quali errori evitare?
- Trattarlo come un contributo. Il Fondo non eroga contributi in denaro: il finanziamento va rimborsato secondo le condizioni concordate con la banca.
- Cercare di presentare la domanda in autonomia. L'impresa non può inoltrare la domanda direttamente al Fondo: passa dalla banca a cui chiede il finanziamento oppure da un confidi.
- Non distinguere investimento e liquidità. La copertura cambia dall'80% al 50%: qualificare correttamente l'operazione incide sulla garanzia ottenibile.
- Dare per scontate le condizioni economiche. Tasso e rimborso restano oggetto di trattativa con l'istituto, anche con la garanzia pubblica.
- Accettare garanzie aggiuntive sulla quota coperta. Sulla parte coperta dal Fondo non possono essere richieste ulteriori garanzie reali, assicurative o bancarie.
Come valutarlo nel piano di investimenti
Il Fondo di garanzia lavora sulla struttura del debito, non sul costo dell'investimento. Per questo va pensato insieme al piano finanziario: quanta parte dell'investimento coprire con credito bancario, con quale durata, con quale quota di mezzi propri e con quali eventuali agevolazioni a fondo perduto o a tasso agevolato.
Tre verifiche vanno fatte prima di andare in banca. La prima è la finalità: un'operazione legata a un programma di investimenti documentato ha una copertura diversa da una richiesta di liquidità. La seconda è la sezione: alcune categorie di imprese e alcuni territori dispongono di sezioni dedicate. La terza è la cumulabilità: se lo stesso investimento è sostenuto da un'altra agevolazione, le regole di cumulo vanno lette nella disciplina di ciascuna misura prima di firmare.
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Fonti ufficiali
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, «Fondo di garanzia per le PMI»: https://www.mimit.gov.it/it/incentivi/fondo-di-garanzia-per-le-pmi
- Ministero delle Imprese e del Made in Italy, «Normativa del Fondo di garanzia»: https://www.mimit.gov.it/it/normativa-fondo-di-garanzia
- Sito ufficiale del Fondo di garanzia: https://www.fondidigaranzia.it/